La competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali

Corte Costituzionale, sentenza 10 febbraio – 3 marzo 2016, n. 44 Presidente Criscuolo – Relatore Coraggio. Norme impugnate: Art. 4 del Dlgs n. 546/1992.

10 MAR 2016 · Tempo di lettura: min.
La competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali

La Commissione tributaria provinciale di Cremona con due ordinanze del 15 dicembre 2014 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1 del Dlgs n. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario) per violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione.

La parte in questione prevede che le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione, anche nel caso in cui tale sede appartenga ad una circoscrizione diversa da quella degli enti locali concedenti [1].

A parere del giudice rimettente, l'individuazione della competenza in ragione della sede del concessionario potrebbe comportare effetti processuali distonici rispetto alla ratio che dovrebbe ispirare la norma, ovverosia quella di rapportare la competenza in prossimità del luogo in cui gli interessi della pubblica amministrazione e del contribuente risultano concretamente coinvolti.

In accoglimento della sollevata questione viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del Dlgs. n. 546 del 1992, con riferimento all'art. 24 Cost. Poiché l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo «spostamento» richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione, garantito dal parametro evocato, è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di «sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione» (sentenze n. 117 del 2012, n. 30 del 2011, n. 237 del 2007 e n. 266 del 2006) o comunque a «rendere "oltremodo difficoltosa" la tutela giurisdizionale» (sentenza n. 237 del 2007; ordinanze n. 382 e n. 213 del 2005).

Infine, deve essere preso in considerazione l'art. 4, comma 1, del Dlgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del Dlgs. n. 156 del 2015, dichiarandolo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore[2].


[1] L'art. 4, comma 1, disciplina la competenza delle commissioni tributarie provinciali, radicandola in base alla sede dell'ufficio delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero dell'ente locale ovvero del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti viene proposta la controversia. In particolare:"Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia e' proposta nei confronti di un centro di servizio o altre articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso".

[2] La versione derivante dalla sostituzione del censurato comma 1 operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a e b, della legge 11 marzo 2014, n. 23), vigente a decorrere dal 1o gennaio 2016, fa riferimento alle controversie proposte nei confronti «degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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