Inadempimento assegno alimentare: ecco il sostegno economico

Scopo prefissato dalla legge istitutiva è quello di fornire un sostegno economico al coniuge separato che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento e a quello dei propri figli.

19 APR 2017 · Tempo di lettura: min.
Inadempimento assegno alimentare: ecco il sostegno economico

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto importanti novità con riferimento alle ipotesi di inadempimento all'obbligo di corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento al coniuge a seguito di sentenza di separazione. Lo scopo prefissato dalla legge istitutiva è quello di fornire un sostegno economico al coniuge separato che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento e a quello dei propri figli minori nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave con i quali convive a causa dell'inadempienza del coniuge.

Ce ne parla l'Avv. Giulio Mario Guffanti.

Il comma 414 della predetta legge ha, così, istituito, in via sperimentale, il c.d. fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno e ha predisposto una dotazione di € 250.000,00 per l'anno 2016 e di € 500.000,00 per l'anno 2017.

Il decreto del Ministero della Giustizia del 15 dicembre 2016, di attuazione del predetto fondo ha, inoltre, individuato di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, i Tribunali presso i quali avviare la sperimentazione (presso 29 Tribunali tra cui quello di Milano).

Soggetto legittimato è esclusivamente il coniuge separato:

  • convivente con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave;
  • che non ha ricevuto l'assegno periodico di mantenimento ex art. 156 c.c. per inadempienza del coniuge;
  • titolare dell'indicatore ISEE inferiore o uguale a € 3.000,00;
  • che ha esperito le procedure di recupero del credito nei confronti del coniuge inadempiente con esito negativo.

Il coniuge che versa in una delle predette condizioni può depositare presso la cancelleria del Tribunale del luogo ove ha la residenza l'apposita istanza resa disponibile sul sito del Ministero a decorrere dal 14 febbraio 2017 al fine di ottenere l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno spettante. Il presidente del Tribunale o un giudice da lui delegato, previa analisi dei requisiti richiesti e previa assunzione, ove necessario, di informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza valuta l'ammissibilità della stessa e la trasmette al Ministero della Giustizia per la corresponsione delle somme.

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti indicazioni:

  • generalità, dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
  • estremi del conto corrente bancario o postale del richiedente;
  • la misura dell'inadempimento del coniuge specificando che il diritto all'assegno periodico di mantenimento è maturato successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva del fondo di solidarietà;
  • eventuali redditi da lavoro dipendente percepiti dal coniuge inadempiente con l'indicazione del datore di lavoro che si è reso inadempiente all'obbligo di versamento diretto a favore del richiedente (art. 156, comma 6, c.c.);
  • valore Isee del richiedente;
  • indirizzo al quale il richiedente intende ricevere le comunicazioni relative all'istanza presentata;
  • dichiarazione di versare in stato di occupazione ovvero di disoccupazione ex art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015 (non è necessaria la dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro) con la specifica dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.

Al richiedente è, inoltre, chiesta l'allegazione dei seguenti documenti:

  • copia del documento d'identità;
  • copia autentica della procedura esecutiva espletata nei confronti del coniuge inadempiente con esito negativo;
  • visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari la quale accerta l'impossidenza di beni immobili del coniuge inadempiente;
  • l'originale del titolo che fonda il diritto all'assegno periodico di mantenimento ovvero copia del titolo munito di formula esecutiva.

Il Ministero provvederà, in prima battuta, ad intimare al coniuge inadempiente il pagamento entro il termine perentorio di dieci giorni. Nei casi di persistente inadempienza del coniuge e nei limiti delle risorse finanziare predisposte dalla legge istitutiva, alla scadenza di ogni trimestre il fondo di solidarietà provvederà alla liquidazione delle istanze accolte. Il Ministero provvederà, dunque, a promuovere l'azione esecutiva nei confronti del coniuge inadempiente per il recupero delle somme erogate dal fondo di solidarietà.

Un'iniziativa sperimentale di non poco conto quella istituita con la legge n. 208/2015: il coniuge che, oltre a versare in condizioni economiche disagiate, non percepisce nemmeno l'assegno di mantenimento periodico riconosciuto dal giudice in sede di separazione può accedere al fondo di solidarietà il quale permette di ottenere l'anticipazione della somma corrispondente alla misura dell'inadempimento del coniuge.

Nella consapevolezza che idilliaca sarebbe la speranza di non veder confermato l'istituto a causa dell'assenza di fattispecie rientranti nella disciplina in quanto, in pratica, tutti i coniugi separati provvedono al versamento dell'assegno periodico di mantenimento, più realistica risulta, invece, quella dell'estensione del fondo di solidarietà a tutti i Tribunali d'Italia.

Se volete ulteriori informazioni in merito, contattate direttamente lo Studio legale Prof. Avv. Giulio Mario Guffanti.

Lascia un commento
1 Commenti
  • Sara mastra

    La misura per quanto interessante non prevede nulla per quanto riguarda i figli nati da coppie non sposate, spesso le maggiori criticità si verificano proprio in questi casi.