Il nuovo reato del grooming

Il grooming utilizza internet per l'adescamento e l'abuso di minori.

30 GIU 2016 · Tempo di lettura: min.
Il nuovo reato del grooming

Il reato di grooming è stato inserito da qualche anno nel codice penale.

Il termine grooming proviene dall'inglese "to groom", che letteralmente indica il gesto che eseguono gli animali di "accarezzare" il pelo. Con l'espressione child grooming, però, si indicano tutti quei comportamenti che un adulto mette in atto per creare un rapporto di fiducia con un minorenne con l'obiettivo di abusarne a livello sessuale e/o di sfruttarlo. Esiste, inoltre, una fattispecie di grooming che utilizza internet per l'adescamento e l'abuso di minori.

Nella maggior parte dei casi, il grooming si effettua con l'intenzione di ottenere fotografie erotiche o pornografiche del minore, per uso privato o per la vendita a organizzazioni di traffico di pornografia infantile. Nonostante ciò, esistono casi in cui questa situazione si complica: approfittando del legame creato con il minore si arriva ad abusi fisici o addirittura stupri.

La tecnica utilizzata solitamente è quella di approfittare dell'anonimato che offre internet per farsi passare per minorenni, di età simile a quella del bambino in questione, guadagnando la fiducia dei bambini, parlando con loro di temi che gli interessano o "condividendo interessi". Generalmente le vittime sono bambine, anche se a volte questa tecnica viene utilizzata anche su bambini. Quando l'adulto e il bambino si convertono in amici, iniziano ad avere qualcosa in più che una semplice amicizia. In questo modo, il bambino abbassa totalmente le sue difese credendo che si tratti di un "fidanzato/a" della sua età che vuole conoscere dal vivo.

Esistono due comportamenti diversi. Nel primo caso viene richiesta una fotografia leggermente compromettente con l'obiettivo di poter ricattare la vittima, dicendogli che la mostrerà ai suoi familiari o amici se non gli invierà altre fotografie sempre più spinte, convertendosi così in un circolo vizioso: più le foto sono compromettenti, per il minore maggiore è il ricatto.

Nel secondo caso, invece, l'adulto invia foto false per rafforzare la sua falsa identità, riuscendo a convincere il minore ad accettare un incontro dal vivo. A questo punto, il minore sarà reticente ad andare con qualcuno più grande e che non conosce, visto che pensava di parlare con qualcuno della sua stessa età. Utilizzando come esca qualcosa che piace al bambino (cani, gatti, ecc.), l'adulto dietro allo schermo dice al minorenne che non potrà andare all'appuntamento però che suo fratello/sorella maggiore andrà lì per poi portarlo nel luogo in cui si incontreranno. Ovviamente non arriveranno mai al luogo in cui quest'altro 'minore' si trova, visto che non esiste, e questo adulto lo porterà in un posto dove abusare tranquillamente di lui. Dopo gli abusi solitamente la vittima, spesso drogata, viene liberata, spesso incapace di ricordare la persona che ha messo in atto gli abusi.

Il grooming dal punto di vista penale

Dal punto di vista penale, il grooming fa parte di una specifica categoria racchiusa nell'articolo 609 undecies del Codice Penale:

«Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

Questo articolo è stato inserito nel codice penale dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 172, in seguito a una raccomandazione del Parlamento Europeo e della Convenzione di Lanzarote. Rispetto alle richieste delle istituzioni europee, la legge italiane non punisce solamente il reato in sé, ma anche il solo tentativo di adescamento anche se non dovesse concretarsi in un incontro. Il legislatore, dunque, ha voluto punire tutti quei comportamenti che hanno l'obiettivo di eseguire atti di pedofilia attraverso via telematica.

L'articolo, inoltre, specifica che la fattispecie si riferisce all'adescamento di minori di sedici anni, escludendo così tutti i minorenni che hanno un'età di 16 e 17 anni. Questa scelta del legislatore viene giustificata dal fatto che le età escluse sono meno influenzabili rispetto alle altre.

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