Il bonus per la ricerca e lo sviluppo delle imprese

Con quest'articolo vogliamo parlarvi delle novità.

3 MAG 2017 · Tempo di lettura: min.
Il bonus per la ricerca e lo sviluppo delle imprese

Aliquota, termini, credito di imposta, semplificazioni…quali sono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio e chiarite dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate riguardanti il bonus per la ricerca e lo sviluppo?

Quali sono le novità per le imprese contenute nell'ultima Legge di Bilancio e le sue relative modifiche? Una delle più importanti è quella riguardante il bonus per le attività di ricerca e sviluppo, così come sottolineato e chiarito dall'Agenzia delle Entrate.

Ecco le novità per questo 2017, specificate nella Circolare n. 13/E del 27 aprile 2017.

  • Vengono prorogati di un anno gli investimenti in ricerca e sviluppo. A usufruire dell'agevolazione saranno quei soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare. Si aggiungono, inoltre, gli investimenti eseguiti nei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, anche per quelli effettuati nel periodo di imposta 2020. Quei soggetti il cui periodo di imposta non è coincidente con l'anno solare potranno avvalersi dell'agevolazione per quanto riguarda gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta 2015-2016 e fino al periodo di imposta 2020-2021.
  • Viene incrementato da 5 a 20 milioni di euro l'importo massimo annuale del credito di imposta che può essere riconosciuto a ogni beneficiario. Nonostante ciò, la legge chiarisce che le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo devono essere maggiori o pari a 30 mila euro relative al periodo di imposta in cui si vuole beneficiare dell'agevolazione. Per i primi due periodi agevolati, il credito di imposta può raggiungere il massimo annuale di 5 milioni di euro. Per quanto riguarda i restanti quattro periodi agevolati, invece, può raggiungere il nuovo tetto massimo.
  • L'aliquota diventa unica e aumenta al 50%, più alta rispetto a quella precedente. Non esiste più una differenza rispetto alla tipologia delle spese ammissibili, come avveniva prima delle modifiche della Legge di Bilancio, in cui l'aliquota oscillava tra 25% e il 50%, a seconda dei casi. In questo modo, sarà più semplice il calcolo dell'agevolazione.
  • Il bonus per la ricerca e lo sviluppo si estende non solamente alle imprese che operano sul territorio nazionale ma anche a quelle che, pur eseguendo attività di ricerca e sviluppo sul territorio nazionale, vengono eseguite in base a contratti di committente con imprese estere. In questo caso, la circolare specifica che: "il soggetto commissionario residente che "esegue attività di ricerca e sviluppo" per conto di committenti non residenti viene ad essere equiparato, ai fini dell'agevolazione, al soggetto residente che "effettua investimenti" in attività di ricerca e sviluppo".
  • Scompare la distinzione tra "personale altamente qualificato" e "personale non altamente qualificato", in modo tale da non dover più suddividere il costo sostenuto tra queste due categorie. Questa modifica, introdotta dalla Legge di Bilancio di quest'anno, vale a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, o dal 2017 per tutti quei soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare.

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