Gli step da seguire per l’adozione nazionale

Piccola guida ai passi da seguire per chi sta pensando di adottare

28 GEN 2015 · Tempo di lettura: min.
Foto di familyshare.com

Molte coppie vorrebbero adottare ma non sanno esattamente quali siano i passi da fare per realizzare il loro sogno, ecco una piccola guida per orientarsi nel mondo delle adozioni.

Step per l'adozione nazionale

Tramite l'adozione si diventa genitori di un minore nato da un'altra coppia. Perché ciò avvenga è necessario che il Tribunale dei Minori abbia dichiarato che il minore sia in stato di adottabilità, ossia che si trovi in una situazione familiare in cui sia privo di assistenza morale e materiale.

L'adozione è un passo molto importante per quelle persone che hanno deciso di accogliere un minore all'interno del proprio nucleo familiare. Tuttavia per garantire che il bambino venga tutelato dai futuri genitori è necessario che la coppia adottante segua un percorso non solo a livello decisionale ma anche a livello burocratico. Il percorso è costituito da diverse fasi: documentazione, colloquio, affidamento e infine adozione. Soprattutto nella fase dell'affido può essere utile l'assistenza di un avvocato specializzato in affidi.

Chi può adottare?

Possono adottare i coniugi sposati da almeno tre anni, senza che in questo periodo di tempo ci sia stata una separazione legale o di fatto (L. 184/1983 e seguente L. 149 del 2001). L'età del minore deve superare di almeno 18 anni e di non più di 45 anni l'età di chi adotta.

Documentazione

La coppia che ha deciso di adottare un bambino deve presentare una "dichiarazione di disponibilità" presso il Tribunale dei Minorenni del proprio territorio.

Accertamenti

Il Tribunale dei Minori, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, ha il compito di stabilire se i requisiti della coppia siano adatti all'adozione. Viene valutata la capacità di educare il minore, lo stato di salute e le condizioni economiche e personali della coppia e i motivi dell'adozione. Gli organi di sicurezza, invece, controlleranno la presenza di eventuali precedenti penali dei coniugi. Questi accertamenti verranno eseguiti in un tempo massimo di 4 mesi.

Colloquio

Il giudice onorario ha il compito d'incontrare le coppie che hanno fatto domanda per poter redigere una valutazione finale.

Collocamento provvisorio e rischio giuridico

Il Tribunale sceglie la coppia più adatta ad accogliere il bambino. Il minore vive per un periodo con la nuova famiglia conservando il proprio cognome. Il questo lasso di tempo si può presentare il cosiddetto "rischio giuridico", ossia la possibilità che il bambino possa ritornare nella sua famiglia d'origine. Ciò può avvenire in due casi:

  • Per i figli di madre che non vuole essere riconosciuta. Se la madre non riconosce il figlio nei 10 giorni seguenti al parto, il Tribunale può avviare le pratiche di adozione. Successivamente la madre ha tempo di due mesi in cui sussiste il rischio giuridico.
  • Per i minori tolti dalla custodia dei genitori biologici. Avviene nei casi in cui la famiglia biologica non ha le caratteristiche adatte per crescere il figlio. Quando il Tribunale dei Minori emette il decreto di adottabilità, i genitori biologici o i parenti biologici fino al 4° grado hanno 30 giorni per impugnare la decisione presso la Corte d'Appello. Se respinta, hanno 30 giorni per un ulteriore ricorso presso la Corte di Cassazione.

Affidamento preadottivo

Una volta superato il collocamento provvisorio si passa all'affidamento preadottivo che ha la durata di un anno. In questo periodo di tempo, può essere revocato se esistono chiare incompatibilità fra i coniugi e il minore. Per valutare l'affidamento, la famiglia sarà seguita costantemente dai servizi sociali.

Adozione

Al termine dell'affidamento preadottivo, il Tribunale firma un decreto di adozione con cui cessano i rapporti fra il minore e la famiglia d'origine. Il bambino, infatti, diventa figlio legittimo degli adottanti.

Affidamento e adozioni internazionali

L'adozione nazionale non dev'essere confusa con l'adozione internazionale o con l'affidamento. Nel caso dell'adozione internazionale, infatti, il bambino straniero viene adottato seguendo l'iter e le leggi del paese in cui è nato, mentre nell'adozione nazionale il minore (italiano o straniero) il procedimento è quello previsto dallo Stato italiano.

L'affidamento, invece, è un provvedimento temporaneo. Il minore in difficoltà viene affidato a una nuova famiglia ma continuano a esistere i legami giuridici con i genitori legittimi.

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1 Commenti
  • giulio staffilani

    Adozione maggiorenne extracomunitario

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