Danni subiti a causa del malfunzionamento del tappeto mobile: condannato centro commerciale.

Tribunale di Palermo: la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha carattere oggettivo.

21 MAG 2017 · Tempo di lettura: min.
Danni subiti a causa del malfunzionamento del tappeto mobile: condannato centro commerciale.

Il caso è quello di una nostra assistita che si trovava con il carrello della spesa sul tappeto mobile di un noto centro commerciale cittadino, in fase di discesa, quando perdeva l'equilibrio e rovinava sullo stesso a causa del malfunzionamento del sistema magnetico che tratteneva il carrello.

La sentenza n. 5129/2016 è di particolare interesse in quanto il Tribunale, accogliendo la domanda risarcitoria avanzata dalla nostra cliente, esaminando la responsabilità invocata per i danni cagionati da cose in custodia invocata, supera l'orientamento giurisprudenziale tradizionale che individuava nella suddetta norma un caso di presunzione di colpa secondo cui il fondamento della responsabilità sarebbe da ricercare sempre nel fatto imputabile dell'uomo (nella specie custode) ove venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza affinché la cosa non produca danni a terzi.

Il Tribunale richiama, infatti, l'orientamento della Corte di Cassazione che ha affermato il principio secondo cui la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e prescinde, dunque, dalla valutazione del comportamento del custode presupponendo che esista un diretto rapporto causale tra la cosa e il danno lamentato, salvo che l'evento si sia verificato per caso fortuito.

Incombe, dunque, sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subito dovendo costui limitarsi di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, ma non anche che esso sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici.

Secondo il Tribunale di Palermo è rimasto sufficientemente dimostrato il nesso eziologico tra la cosa in custodia (il tappeto mobile del supermercato interno al centro commerciale) e l'evento occorso ai danni dell'attrice che ha provato non solo il fatto storico del sinistro ma anche il rapporto causale diretto di quest'ultimo con la cosa custodita.

Merita, infine, un cenno il ricorso ai criteri risarcitori utilizzati dal Tribunale richiamando le tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, dal quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.

Avv. Carlo Riela

Il caso è quello di una nostra assistita che si trovava con il carrello della spesa sul tappeto mobile di un noto centro commerciale cittadino, in fase di discesa, quando perdeva l'equilibrio e rovinava sullo stesso a causa del malfunzionamento del sistema magnetico che tratteneva il carrello.

La sentenza n. 5129/2016 è di particolare interesse in quanto il Tribunale, accogliendo la domanda risarcitoria avanzata dalla nostra cliente, esaminando la responsabilità invocata per i danni cagionati da cose in custodia invocata, supera l'orientamento giurisprudenziale tradizionale che individuava nella suddetta norma un caso di presunzione di colpa secondo cui il fondamento della responsabilità sarebbe da ricercare sempre nel fatto imputabile dell'uomo (nella specie custode) ove venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza affinché la cosa non produca danni a terzi.

Il Tribunale richiama, infatti, l'orientamento della Corte di Cassazione che ha affermato il principio secondo cui la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e prescinde, dunque, dalla valutazione del comportamento del custode presupponendo che esista un diretto rapporto causale tra la cosa e il danno lamentato, salvo che l'evento si sia verificato per caso fortuito.

Incombe, dunque, sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subito dovendo costui limitarsi di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, ma non anche che esso sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici.

Secondo il Tribunale di Palermo è rimasto sufficientemente dimostrato il nesso eziologico tra la cosa in custodia (il tappeto mobile del supermercato interno al centro commerciale) e l'evento occorso ai danni dell'attrice che ha provato non solo il fatto storico del sinistro ma anche il rapporto causale diretto di quest'ultimo con la cosa custodita.

Merita, infine, un cenno il ricorso ai criteri risarcitori utilizzati dal Tribunale richiamando le tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, dal quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.

Avv. Carlo Riela

Scritto da

Studio legale Riela

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