Cosa sono gli interessi moratori?

Gli interessi moratori non coincidono con quelli legali.

23 MAR 2017 · Tempo di lettura: min.
Cosa sono gli interessi moratori?

Qual è la differenza esistente tra gli interessi legali e moratori? Come si calcolano gli interessi di mora?

Cosa s'intende per interessi moratori?

Gli interessi moratori (o di mora) vengono disciplinati dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 che ha recepito la direttiva europea sul ritardo nei pagamenti. Si tratta di interessi che il debitore moroso deve al creditore a causa del mancato rispetto delle scadenze del pagamento del credito. Il debitore, dunque, deve questi interessi per ripagare il creditore del danno che egli sta subendo a causa dell'inadempimento.

Gli interessi moratori non coincidono con quelli legali. Gli interessi legali, infatti, sono quelli riconosciuti dalla legge e, secondo l'articolo 1282 del codice civile: "I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente". Gli interessi di mora sono superiori a quelli legali, per scoraggiare il debitore a commettere eventuali inadempimenti.

La procedura

Gli interessi moratori sono disciplinati dall'articolo 1219 del codice civile.

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Non è necessaria la costituzione in mora:

1) quando il debito deriva da fatto illecito;

2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;

3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.

Secondo il D.lgs 231/2002, la decorrenza degli interessi moratori comincia automaticamente il giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento (per quanto riguarda i pagamenti con scadenza fissa), fatta eccezione per il caso in cui il debitore sia in grado di dimostrare che il mancato pagamento è dovuto a cause non imputabili a lui. Nel caso in cui il termine di pagamento non sia stato fissato dal contratto, invece, gli interessi scattano automaticamente 30 giorni dopo la richiesta di pagamento o il ricevimento della fattura.

Come si calcolano?

Secondo il D.lgs. n. 231/2002 e le successive modifiche apportate con il D.leg. 192/2012, alla base del calcolo degli interessi di mora ci sono due elementi: il tasso di riferimento BCE (Banca Centrale Europea) e il tasso aggiuntivo di 8 punti percentuali. Questa formula viene adottata per tutti i rapporti commerciali nati dal 1 gennaio 2013 e in cui si applicano le modifiche del d. leg. 192/2012. Nei rapporti precedenti, invece la maggiorazione è di 7 punti percentuali. La formula per il calcolo degli interessi moratori è:

Interessi moratori = (D X S X N)/365

In cui D è l'importo dovuto; S è il tasso di mora; N è il numero di giorni di ritardo.

Secondo l'articolo 6 del D.lgs 231/2002, inoltre, oltre agli interessi moratori, il creditore ha anche diritto al rimborso dei costi sostenuti per recuperare le somme non pagate:

Il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.

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