Condominio: art. 1102 cod. civ., l'uso della cosa comune

Sentenza n. 6253/17: verso un'interpretazione meno restrittiva dell'art. 1102 c.c. circa l'uso della cosa comune.

28 MAR 2017 · Tempo di lettura: min.
Condominio: art. 1102 cod. civ., l'uso della cosa comune

La Suprema Corte cassa la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Trieste la quale condannava il proprietario di un appartamento sito all'ultimo piano di un condominio all'eliminazione dell'apertura praticata sul tetto del fabbricato, nella specie una botola realizzata al fine di accedere direttamente dall'alloggio al tetto.

Il ricorrente aveva, infatti, realizzato un'apertura nel soffitto e una copertura a vetri della stessa ritenuta da parte ricorrente per un verso "non equivalente a un tetto vero e proprio a protezione della casa" e, per altro verso, in violazione dell'art. 1102 c.c. in quanto l'apertura modificava la destinazione d'uso della cosa comune.

La Corte di Cassazione, respinta ogni difesa della resistente, accoglie il secondo motivo addotto dalla parte ricorrente circa il vizio di motivazione della sentenza d'Appello in quanto i giudici non hanno considerato che il taglio delle travi realizzato dal ricorrente "non può determinare l'alterazione della cosa comune che ne impedisce l'uso ai sensi della norma civilistica in questione". I giudici di Trento avrebbero dovuto, infatti, a parere della Suprema Corte, "specificamente valutare, adeguatamente motivando, la violazione degli altri limiti indicati, anche con la realizzazione della bussola a copertura della nuova apertura".

In conclusione, il proprietario dell'appartamento sito all'ultimo piano era legittimato a praticare l'apertura anche se realizzata con il taglio di travi portanti del tetto in quanto i lavori non hanno creato problemi di statica all'edificio. Non si è realizzata, infatti, una violazione ex art. 1102 c.c. in quanto la disposizione, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, non deve essere interpretatain maniera eccessivamente restrittiva: bisogna verificare, caso per caso, se le modifiche apportate hanno comportato un'alterazione dell'uso della cosa comune senza impedire al condomino ogni e qualsivoglia intervento.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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