Come sciogliere il matrimonio

Procedura consensuale: in Tribunale, con negoziazione assistita, in Comune dal Sindaco.

20 FEB 2017 · Tempo di lettura: min.
Come sciogliere il matrimonio

L'Avv. Annalisa Alpi ci spiega nel dettaglio come sciogliere il matrimonio.

  • In tribunale

Per il divorzio congiunto la procedura in Tribunale prevede l'assistenza da parte di un solo avvocato, o fino ad un massimo di due avvocati ciascuno. L'introduzione della domanda per il divorzio congiunto avviene con ricorso presentato, dai coniugi congiuntamente, nel quale gli stessi stabiliscono le condizioni e i patti del divorzio all'interno del ricorso.

Il Tribunale, anche in questo caso, è tenuto a tentare la conciliazione dei coniugi, all'esito della quale emetterà sentenza di divorzio contenente gli accordi raggiunti.

  • Con la negoziazione assistita

Con la procedura della negoziazione assistita i coniugi necessitano obbligatoriamente almeno di un avvocato per parte. Occorre concludere il procedimento in un lasso di tempo determinato dalle stesse parti; in ogni caso, non può essere inferiore ad 1 mese né superiore a 3 mesi, prorogabile di ulteriori 30 giorni su accordo delle parti.

La convenzione può riguardare coniugi con o senza figli minorenni o con prole maggiorenne incapace o portatrice di handicap ovvero economicamente non autosufficiente. L'accordo deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati. L'accordo concluso deve essere poi trasmesso al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica competente per territorio.

L'avvocato è tenuto a trasmettere all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato iscritto o trascritto, l'accordo autenticato dallo stesso, munito delle certificazioni.

  • Dinnanzi all'ufficiale di stato civile

I coniugi possono concludere anche innanzi all'ufficiale dello stato civile (Sindaco) un accordo per il divorzio. I coniugi possono farsi assistere da un avvocato, anche se non sussiste obbligo di assistenza legale.

L'accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni può essere concluso esclusivamente da coniugi senza: figli minorenni o maggiorenni, incapaci o portatori di handicap, economicamente non autosufficienti e non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

I coniugi, con l'assistenza discrezionale di uno o più avvocati, comunicano personalmente all'ufficiale dello stato civile la loro volontà di far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento dello stesso, secondo le modalità tra loro concordate.

La norma precisa che i coniugi che abbiano effettuato la dichiarazione di volere divorziare siano riconvocati dall'ufficiale dello stato civile non prima di trenta giorni, per la conferma dell'accordo.

Scritto da

Avv. Annalisa Alpi

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1 Commenti
  • mauro montagnani

    Dopo 25 anni che i coniugi vivono separatamente il matrimonio si può sciogliere d'ufficio oppure occorre il consenzo di entrambi?

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