Addio all'indennità di Mobilità

Sapete tutto quello che c'è da sapere su ASpI e NASpI? V'invitiamo a leggere l'articolo dell'Avv. Giulio Mario Guffanti.​

16 GEN 2017 · Tempo di lettura: min.
Addio all'indennità di Mobilità

L'art 1 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (decreto attuativo della legge sul Jobs Act) ha disposto che "A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015".

Essendo tante le informazioni importanti, ne abbiamo parlato con l'Avv. Giulio Mario Guffanti.

Poi, a partire dal 1° gennaio 2017 si è, in primis, allargata la platea dei lavoratori i quali possono usufruire della NASpI: il sussidio è esteso a tutti coloro che hanno perso involontariamente il lavoro, compresi i precari e i collaboratori a progetto, fino ad allora esclusi, salvo il possesso dei requisiti che verranno successivamente delineati. In secondo luogo, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, la NASpI diviene unico ammortizzatore sociale per i lavoratori licenziati da imprese industriali con più di quindici dipendenti o da imprese commerciali con più di cinquanta dipendenti (licenziamento collettivo).

La disciplina NASpI si applica ai lavoratori dipendenti, esclusi quelli a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli, i quali si trovino in uno stato di disoccupazione involontaria: l'assegno, dunque, non può essere corrisposto a coloro i quali si sono dimessi, salva l'ipotesi di dimissione per giusta causa e/o intervenuta durante il periodo di maternità. Non può essere corrisposto neppure nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale del contratto.

Oltre allo stato di disoccupazione involontaria, ulteriore requisito richiesto è rappresentato dal possesso di 13 settimane di contribuzione nei quattro anni antecedenti l'inizio della disoccupazione al quale deve aggiungersi il requisito delle 30 giornate lavorative effettive nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile che deve essere calcolato a ritroso a partire dalla data di licenziamento. Si tratta di requisiti, quelli appena delineati, che devono coesistere ai fini dell'applicazione della disciplina NASpI.

Per calcolare l'ammontare dell'assegno, si deve far riferimento alla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, divisa il numero di settimane di contribuzione, moltiplicata per il coefficiente di 4,33. In particolare esso ammonta:

  • al 75% se la retribuzione mensile dell'anno 2015 non ha superato l'importo di € 1.195,00;
  • al 75% di € 1.195,00 più il 25% della differenza se la retribuzione mensile dell'anno 2015 è risultata superiore a € 1.195,00, fino a un massimo erogabile pari a € 1.300,00.

L'importo del sussidio non resta invariato: si riduce del 3% al mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Quanto alla durata, l'art. 5 del D. Lgs. 22/2015 dispone che «la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione». Per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2017 la durata di fruizione dell'assegno NASpI è, in ogni caso, limitata a un massimo di 78 settimane.

Relativamente, invece, alle modalità di presentazione della domanda, questa deve essere presentata telematicamente all'INPS entro il termine decadenziale di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Interessante è, invece, quanto dispone l'art. 8 del medesimo decreto il quale reca disposizioni relative a "incentivo all'autoimprenditorialità": la norma riconosce la possibilità di chiedere la liquidazione anticipata della NASpI mediante presentazione di domanda, anche questa telematica, entro il termine di trenta giorni dalla data di inizio di un'attività lavorativa autonoma o di un'impresa individuale ovvero dalla sottoscrizione di una quota capitale sociale di una cooperativa. La liquidazione anticipata, dunque, come incentivo per il lavoratore licenziato a intraprendere una nuova attività.

Numerose sono le ipotesi nelle quali è possibile perdere l'indennità, in particolare:

  • inizio di attività lavorativa subordinata ovvero autonoma non comunicata all'INPS;
  • raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione;
  • acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, ferma restando la possibilità per il lavoratore di optare per la NASpI;
  • rioccupazione mediante contratto di lavoro subordinato dalla durata superiore a sei mesi, se il reddito annuale supera la soglia di € 8.145,00;
  • lavoro occasionale accessorio (buoni lavoro/voucher) per un ammontare annuo superiore a € 3.000,00;
  • lavoro autonomo per un ammontare annuo superiore a € 4.800,00;
  • rifiuto, senza giustificato motivo, di partecipare a iniziative di politica attiva del lavoro quali, ad esempio, tirocinio o programma di formazione ovvero partecipazione non regolare agli stessi;
  • mancata accettazione di un'adeguata offerta di lavoro dove con il termine "adeguata" si fa riferimento a un livello retributivo superiore almeno al 20% dell'importo lordo della NASpI.

Nell'ipotesi di costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo determinato dalla durata inferiore a sei mesi e con reddito annuo sopra la soglia di € 8.145,00, l'indennità è sospesa per tutta la durata del rapporto di lavoro e continuerà a decorrere solo dopo la cessazione dello stesso.

È, inoltre, possibile ridurre l'ammontare dell'assegno NASpI il quale sarà pari all'80% del reddito conseguito con il nuovo impiego derivante dalla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o dalla durata maggiore a sei mesi con reddito annuo sotto la soglia di € 8.145,00 ovvero pari all'80% delle entrate presunte derivanti da lavoro autonomo d'impresa con reddito annuo inferiore a € 4.800,00.

L'art. 14 del decreto chiude il Titolo I disponendo che alla NASpI si applicano, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 92/2012.

La circolare INPS n. 217 del 13/12/2016 precisa, poi, che «le Regioni e Province autonome possono concedere provvedimenti di mobilità in deroga con effetti di durata oltre la data del 31 dicembre 2016 solo nel caso in cui il trattamento in argomento abbia inizio entro la fine dell'anno 2016 oppure con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016 purché la mobilità in deroga sia consecutiva esclusivamente alla fruizione di un precedente intervento di mobilità ordinaria scaduto dopo il 31 dicembre 2016».

Concludendo la disamina della disciplina NASpI, è interessante porre l'attenzione sugli aspetti che differenziano la nuova disciplina dalla vecchia: la mobilità permetteva di percepire il 100% della cassa integrazione straordinaria o l'80% della retribuzione fino a quel momento percepita. L'importo, poi, restava invariato per un intero anno e si riduceva del 20% solo a partire dal tredicesimo mese. La mobilità, infine, poteva durare fino a un massimo di 48 mesi, il doppio dell'arco temporale previsto dalla NASPI. Ci sono, dunque, ampi margini per giungere alla conclusione che la vecchia disciplina risultava maggiormente conveniente per il lavoratore licenziato: resta la speranza di una crescita economica del paese e una conseguente riduzione dei licenziamenti, collettivi e non.

Se volete ulteriori informazioni in merito, contattate direttamente lo Studio legale Prof. Avv. Giulio Mario Guffanti.

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