Accettazione tacita dell'eredità

Accettazione tacita di eredità e pagamento dei debiti successori: non esiste automaticità. Tribunale di Roma, sentenza n. 6811/2016.

24 GEN 2017 · Tempo di lettura: min.
Accettazione tacita dell'eredità

Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso proposto da una lavoratrice la quale chiedeva alla figlia del de cuius quanto in passato non percepito sulla base del CCNL del settore "Studi Professionali".

La ricorrente avvalora la propria domanda sottolineando che il pagamento effettuato in favore di altri dipendenti fosse elemento sufficiente per perfezionare la fattispecie delineata ex art. 476 c.c. Il pagamento effettuato, tuttavia, a parere dei Giudici, non si configura come un'accettazione tacita dell'eredità bensì come una mera "quietanza a saldo".

Ciò perché tale pagamento non è stato effettuato con il denaro del dante causa, bensì con quello del marito della convenuta. Proprio a tal proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 1634/2014, ha precisato che l'accettazione tacita dell'eredità si configura, ad esempio, qualora venga pagato un debito del de cuius con il denaro proveniente dall'asse ereditario, fattispecie che evidentemente non si è perfezionata nel caso in esame.

La sentenza in commento si conclude, dunque, con il rigetto del ricorso in quanto il soggetto chiamato in causa risulta estraneo al rapporto di lavoro non avendo la resistente accettato l'eredità e non avendo neppure compiuto atti tali da far presupporre la volontà della stessa di accettare.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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